Sentenza Corte di Appello di Roma n. 3944/2022

Gentili Consorziati

Vi informiamo che la Corte di Appello di Roma (con la sentenza n. 3944 del 2022 pubblicata nella data di ieri) ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Castello Olgiata nel giudizio di impugnazione della delibera di modifica dello statuto del 1° dicembre 2012, con condanna del proponente al pagamento delle spese legali e di una sanzione.

La Castello Olgiata aveva chiamato in causa anche il Comune di Roma il quale si è dichiarato indifferente alla modifica delle clausole consortili. Il Castello Olgiata è stato condannato a rifondere le spese di lite anche al Comune.

Vi ricordiamo che si trattava dell’impugnativa avverso la modifica statutaria del dicembre 2012 che -tra le altre modifiche – ha introdotto la possibilità per il Consorzio di acquistare la proprietà di immobili previa delibera dell’assemblea straordinaria e ha riconosciuto al Consorzio la natura di associazione.

Tale sentenza rappresenta un importantissimo risultato per il Consorzio poiché pone fine alle contestazioni riguardanti la sua organizzazione giuridica, che diviene intangibile e definitiva, salvo un’improbabile impugnazione in Cassazione che non si ritiene comunque possa avere alcuna concreta e seria possibilità di essere accolta.

Attesa la definitiva natura giuridica quale associazione, Il Consorzio insisterà per il riconoscimento della personalità giuridica – negata dal TAR del Lazio con una discutibile sentenza nella quale ha ritenuto necessario un nulla osta del Comune di Roma – sia richiedendo detto nulla osta, sia proponendo in via cautelativa ricorso al Consiglio di Stato.

A tale riguardo va definitivamente chiarito, contro le continue mistificazioni giuridiche di alcuni Consorziati,  che il riconoscimento della personalità giuridica non esime gli amministratori da responsabilità nei confronti del Consorzio e dei Consorziati in caso di dolo o colpa grave nella gestione, ma rende soltanto inapplicabile l’art. 38 del codice civile che prevede la responsabilità patrimoniale solidale e illimitata degli amministratori delle associazioni non riconosciute  per le obbligazioni contratte dal Consorzio nei confronti di terzi, qualora il patrimonio del Consorzio non sia sufficiente, indipendentemente dalla correttezza del loro operato.

Il Presidente del cda

 

Copia della sentenza è disponibile nella sezione documenti dell’area riservata del sito.