Pubblichiamo una lettera del legale del Consorzio avv. Massimo Ranieri che contesta le affermazioni, contenute in una lettera resa pubblica dal Sig. Saviotti e chiarisce che il Consorzio è un’associazione come stabilito nel suo Statuto e le sentenze da Lui citate riguardano vecchi statuti del Consorzio e non quello attualmente in vigore dal 2012.
Il sig. Saviotti, inoltre, fa riferimento ad una denuncia penale da Lui proposta nel 2016, la quale, a voler dire il vero, presentata contro ignoti è stata archiviata definitivamente nel 2018.
“Spett. Consiglio di Amministrazione,
faccio seguito alla richiesta di formulare brevi considerazioni a commento della lettera che il dott. Saviotti, socio della Castello Olgiata snc, ha inviato alla testata Olgiata Nostra, che l’ha pubblicata.
In breve, faccio presente che le sentenze del Tribunale di Roma n. 13428/2010 e n. 20162/2015 sono state pronunciate con riferimento allo Statuto del Consorzio Olgiata vigente prima delle modifiche statutarie del 1° dicembre 2012.
Peraltro, nello stesso periodo e con riguardo ai medesimi patti statutari dell’epoca, la Corte di appello di Roma, con provvedimento del 24 aprile 2014 di riforma del decreto del 29 febbraio 2012 del Tribunale di Roma, rigettò la domanda di revoca del Consiglio di amministrazione del Consorzio Olgiata proposta da taluni consorziati (per inciso, ricordo che lo stesso decreto del Tribunale di Roma, pur revocando il CdA allora in carica, in applicazione dell’art. 1129 c.c. in tema di revoca di amministratore di condominio, rigettò la domanda di nomina di un amministratore giudiziario).
In quella occasione, la Corte di appello, alla stregua dei caratteri distintivi del Consorzio Olgiata, ritenne che i consorziati avessero “dato vita ad un rapporto atipico, con aspetti soprattutto associativi anziché di realità, propri della comunione” e che dovesse “escludersi che il Consorzio possa assimilarsi al Condominio nell’edificio e che possa ritenersi confacente l’applicazione della normativa codicistica del Condominio ivi compresa quella di chiedere la revoca del Consiglio di Amministrazione all’Autorità Giudiziaria”.
Tale conclusione deve ritenersi a maggior ragione valida oggi, poiché il nuovo Statuto, a seguito di modifica introdotta in occasione dell’assemblea del 1° dicembre 2012 e confermata nei successivi aggiornamenti dello Statuto stesso, ha stabilito all’art. 21 che, per quanto non previsto dallo Statuto medesimo, si applicano le disposizioni codicistiche in materia di associazioni. Ed è assolutamente prevalente nella giurisprudenza, anche di legittimità, l’orientamento secondo il quale, nel dubbio sulla natura di un organismo corporativo, occorre in primo luogo fare riferimento alla volontà manifestata dai suoi componenti nello statuto.
Ricordo che la validità delle deliberazioni adottate dall’assemblea del 1° dicembre 2012 è stata accertata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 18216/2016 (impugnata in appello dalla Castello Olgiata snc).
Per queste ragioni non ritengo che le deliberazioni adottate dall’assemblea e dal CdA nella vigenza del nuovo Statuto possano dirsi in contrasto con le decisioni rese dai Giudici sulla base del precedente Statuto, come assume nella sua lettera il dott. Saviotti, che riferisce anche di aver presentato per tale motivo una denuncia querela ex art. 388 c.p. che, secondo quanto mi viene riferito, a seguito di accertamenti svolti risulta archiviata.
Fermo restando che non ritengo applicabili al Consorzio le disposizioni relative alla nomina di Amministratore di condominio da parte dell’Autorità Giudiziaria, in ogni caso le stesse contemplano fattispecie che in concreto non ricorrono, poiché gli organi del Consorzio Olgiata sono funzionanti ed in grado di deliberare, senza necessità quindi dell’intervento suppletivo del Giudice.
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti ed invio cordiali saluti
Massimo Ranieri”