Insussistenza della responsabilità del Consorzio per un incidente tra un’auto e un cinghiale.

Gentili Consorziati,

portiamo alla Vostra attenzione la sentenza relativa alla causa n. 70952/2019 pronunciata dal Tribunale di Roma in data primo gennaio 2024, con la quale il Giudice ha ritenuto insussistente la responsabilità del Consorzio per un incidente automobilistico avvenuto all’interno del Comprensorio, che aveva visto coinvolta un’autovettura che si era scontrata con un cinghiale.

Il Consorziato, proprietario dell’auto, aveva citato in giudizio il Consorzio ritenendolo responsabile dell’accaduto per non aver adottato tutte le iniziative necessarie ad evitare il pericolo rappresentato dalla presenza dei cinghiali all’interno del Comprensorio.

Il Consorzio si era difeso sostenendo di aver fatto tutto quanto nelle sue possibilità per scongiurare incidenti di questa sorta, avendo apposto la segnaletica di avviso per il possibile attraversamento delle strade da parte di animali selvatici, installato dissuasori di velocità per un maggior rispetto del limite di velocità e predisposto l’illuminazione delle strade interne del Comprensorio, non essendo peraltro nella sue prerogative la limitazione della fauna selvatica di competenza esclusiva degli Enti pubblici a ciò preposti.

Il Giudice ha ritenuto che la responsabilità del Consorzio non possa essere affermata, tenuto conto che la disciplina ed il controllo della fauna selvatica è di competenza della Regione, che è presente una recinzione ancorché la stessa non possa impedire l’ingresso di cinghiali o di altri animali, data anche la presenza di numerosi fossi, e che dunque il Consorzio abbia posto in essere misure adeguate al fine di prevenire la verificazione di danni, non potendo peraltro procedere all’abbattimento di detti animali in quanto oggetto di tutela pubblica.

In definitiva il Giudice ha affermato la sussistenza della responsabilità del conducente del veicolo, in quanto, come provato dai danni riportati, non stava procedendo ad una velocità compatibile con lo stato dei luoghi caratterizzato dall’orario notturno, dalla presenza di accessi di abitazioni sulla strada, di segnali di pericolo che avvisavano della possibilità dell’attraversamento della strada da parte di animali selvatici, velocità che doveva essere sensibilmente inferiore a quella massima consentita, pari a 40 km/h. Infatti ove fosse stata rispettata la velocità consentita l’incidente non si sarebbe verificato in quanto essendo rettilinea la strada, il conducente avrebbe avuto il tempo necessario per evitare il cinghiale.

Il Tribunale ha dunque rigettato la domanda del Consorziato e lo ha condannato alla rifusione delle spese legali in favore del Consorzio.

Cogliamo l’occasione di questa sentenza per raccomandare a tutti i consorziati il rispetto dei limiti di velocità all’interno del Comprensorio e l’utilizzo della massima cautela alla guida in considerazione della presenza di pedoni, di animali e di uscite di veicoli dai cancelli.

Copia della sentenza è pubblicata nell’area riservata del sito consortile.

Roma, 9 gennaio 2024

Cordiali saluti

Il direttore

dott. Valerio Pagano