Deducibilità fiscale degli oneri consortili

Gentili consorziati,

riteniamo utile segnalare alla Vostra attenzione un’interessante sentenza in materia di deducibilità fiscale degli oneri consortili riferita proprio al nostro Consorzio.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con la sentenza n. 350/2023, che pubblichiamo nell’aera riservata del sito consortile, ha infatti accolto un ricorso in appello di una nostra consorziata, stabilendo l’integrale deducibilità degli oneri consortili, ai sensi dell’art. 10 del T.U.I.R. (d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917).

La Corte – preso atto e premesso che il (nostro) consorzio Olgiata è obbligatorio e che “l’art. 15 dello statuto del Consorzio prevede l’obbligatorietà della partecipazione ad esso di tutti i proprietari degli immobili ricadenti nel Consorzio stesso, senza la possibilità per gli stessi di contestare le spese deliberate dal consiglio di amministrazione dell’ente” – ha di seguito specificato che la legge non distingue, ai fini della loro deducibilità, tra le varie tipologie di spese sostenute all’interno dei contributi dovuti ai consorzi obbligatori per legge e che, pertanto, TUTTI gli oneri sono deducibili, compresi quelli relativi alla vigilanza e guardiania.

Cordiali saluti

Il direttore

dott. Valerio Pagano