Chiarimento su azione legale intrapresa dal Consorzio

Gentili consorziati,

con comunicato del 29 marzo 2021, il cda ha reso noto che il 26 marzo precedente il Consorzio Olgiata e i componenti del cda avevano presentato denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per calunnia e diffamazione contro tutti i firmatari del ricorso per la revoca del Presidente e dell’intero cda. Con il medesimo comunicato veniva altresì annunciato che sarebbe stata proposta, in sede civile, un’azione risarcitoria nei confronti degli stessi soggetti. Tale azione è tuttora pendente presso il Tribunale civile di Roma e l’udienza per la precisazione delle conclusioni è fissata per il giorno 10 aprile 2024.

Come noto, il ricorso per la revoca del cda è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Roma con decreto collegiale del 23 giugno/20 luglio 2021 (confermato dalla Corte d’appello di Roma con decreto del 15/22 novembre 2021), in quanto proposto invocando la disciplina del condominio, mentre entrambi i collegi giudicanti hanno ribadito che il Consorzio Olgiata è un’associazione non riconosciuta e che pertanto i singoli consorziati non possono chiedere la revoca degli amministratori, occorrendo a tal fine una deliberazione assembleare.

Quanto alla denuncia penale, il PM incaricato ne aveva chiesto l’archiviazione ritenendo che i passaggi contestati dell’istanza di revoca degli amministratori dovessero ascriversi alla fattispecie dell’art 595 cod. pen. (diffamazione) e potessero ritenersi scriminati dall’esercizio del diritto di difesa (art. 598 cod. pen.: “ non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati…..nei procedimenti dinanzi all’Autorità giudiziaria”).

A seguito di opposizione dei denuncianti, il GIP presso il Tribunale di Roma ha disposto, con ordinanza del 25 ottobre 2022 (che, comunque, non è una sentenza di assoluzione), l’archiviazione del procedimento, confermando la tesi del PM quanto alla diffamazione ed escludendo in capo ai firmatari dell’istanza di revoca la sussistenza del dolo della calunnia. Il cda, con il conforto dei suoi avvocati, ritiene palesemente errata tale motivazione, anche in punto di fatto. A mero titolo di esempio, si parla di delibere “adottate da Bernardi nella veste di legale rappresentante del Consorzio, tra cui quella del 25.02.2012…..”, quando è pacifico che il Presidente del Consorzio non può approvare delibere, tantomeno assembleari, e che comunque il prof. Bernardi è stato nominato componente del cda solo in data 11 maggio 2013. Si parla anche di “escussione di testi nel giudizio civile”, benchè il Tribunale e la Corte d’appello di Roma abbiano dichiarato inammissibile il ricorso per la revoca del cda senza ascoltare alcun teste.

In ogni caso, la stessa ordinanza di archiviazione ha ribadito “che determinate condotte, pur se irrilevanti penalmente, possono rivestire un peso dal punto di vista civilistico”. Il cda proseguirà pertanto il giudizio civile intrapreso, a tutela dell’onore e della dignità non solo dei suoi componenti, ingiustamente denigrati, ma anche del Consorzio Olgiata che li ha scelti

Il presidente del cda

Avv. Prof. Giuseppe Bernardi