Cura delle banchine bonificate

Gentili Consorziati,

Vi ricordiamo che le banchine transitabili, situate davanti alle rispettive proprietà, devono rispettare quanto previsto dal Regolamento Disciplinare interno, in particolare quanto stabilito dall’art. 19.

Le piante poste a dimora sulle banchine non devono invadere la sede stradale con rami, foglie o altre parti, poiché tali ostacoli possono limitare la visibilità e costituire un pericolo per la sicurezza della circolazione di veicoli e pedoni.

Ancorché le banchine rimangano, anche dopo la bonifica, di proprietà del Consorzio sono i proprietari frontisti a dover provvedere periodicamente alla potatura e al contenimento della vegetazione, al fine di garantire la piena transitabilità e visibilità; qualora non vi provvedano, il Consorzio, dopo un avviso bonario, interverrà direttamente per il ripristino delle corrette condizioni, addebitando al Consorziato i costi sostenuti.

Si raccomanda inoltre di non scegliere piante che possano raggiungere dimensioni eccessive, sia per evitare ingombri sulla banchina, sia per ridurre eventuali interferenze con futuri lavori o manutenzioni; si ricorda infatti che al di sotto delle banchine passano importanti impianti e reti di servizio.

Il rispetto di tali disposizioni è fondamentale per mantenere un ambiente ordinato, sicuro e decoroso, a beneficio dell’intera collettività consortile.

Roma, 9 gennaio 2026

Cordiali saluti
Il direttore
dott. Valerio Pagano

 

Art.19 – Banchine stradali

E’ ammessa la bonifica delle banchine ad opera dei consorziati frontisti, a cui fanno carico tutte le relative spese di sistemazione, mediante autorizzazione da richiedere al Consorzio, che stabilisce le condizioni alle quali tali autorizzazioni vengono concesse.
Poiché lungo le suddette banchine corrono i servizi pubblici riguardanti le infrastrutture e gli impianti del Comprensorio, ogni ulteriore opera di carattere straordinario dovrà essere eseguita dietro specifica autorizzazione del Consorzio e sotto il controllo degli addetti del preposto Ufficio Tecnico.
Sulle banchine consortili è fatto divieto di piantare alberature ad alto fusto le cui radici possano compromettere gli impianti consortili che passano al di sotto delle stesse.
Eventuali danni arrecati alle opere consortili, contravvenendo alle previste disposizioni, verranno addebitati al consorziato inadempiente.