
Rispetto del Regolamento – Accesso ditte esterne e custodia dei cani di proprietà
10 Ottobre 2025Gentili Consorziati,
Vi informiamo che il Tribunale di Roma, con le sentenze in oggetto, emesse il 14 ottobre u.s., ha rigettato le domande presentate dagli attori Castello Olgiata (nel primo dei giudizi anche con l’intervento di Fiorenzo Saturni), Rosalba Neri e Stephanie Marianeschi.
Le pronunce hanno condannato la Castello Olgiata e le signore Neri e Marianeschi a pagare le quote consortili dovute per gli anni 2023-2024, nonché le spese di lite in favore del Consorzio e di Roma Capitale, anche in solido con l’arch. Fiorenzo Saturni nel solo giudizio in cui lo stesso è intervenuto (R.G. n. 41958/2023).
Il testo integrale delle tre sentenze è consultabile nell’area riservata del sito; sintetizzandone il contenuto è possibile affermare che:
- a) le sentenze dichiarano, per la prima volta, che la convenzione di lottizzazione non è scaduta, ma verrà a scadenza il 15 dicembre 2025; fino a tale data è pertanto pacifico che la manutenzione delle opere di urbanizzazione compete al Consorzio e, indirettamente, ai consorziati;
- b) le questioni relative al trasferimento e alla consegna delle opere riguardano soltanto il Consorzio e Roma Capitale e non i singoli consorziati;
- c) a prescindere dalla scadenza della convenzione, lo statuto del Consorzio, che ha durata superiore rispetto alla convenzione, prevede che il Consorzio è tenuto alla manutenzione delle opere fino all’eventuale effettiva consegna delle stesse al Comune e comunque la scelta della maggioranza dei consorziati di proseguire l’attività manutentiva vincola tutti i consorziati;
- d) il recesso comunicato dalla Castello Olgiata è inefficace, potendo il consorziato liberarsi dai suoi obblighi solo cedendo la propria quota;
- e) per quanto concerne la posizione delle sigg.re Neri e Marianeschi, il giudice ha stabilito, sulla base del tenore degli atti di acquisto, che le stesse hanno aderito al Consorzio, ferme, anche nei loro riguardi, le considerazioni di cui ai precedenti punti.
Ricordiamo che alcuni dei punti salienti erano già emersi da sentenze emesse in precedenza tra cui la n. 10892/2025 emessa dal Giudice Cavallo e la n. 18235/2024 emessa dalla dott.ssa Fulgenzi che avevano precisato come gli obblighi del Consorzio di manutenzione delle opere di urbanizzazione (e conseguentemente dei Consorziati di partecipare alle relative spese) possano cessare solo con l’effettiva consegna delle opere stesse, non risultando determinante la scadenza della convenzione.
Le sentenze, oltre a condannare gli attori al pagamento degli oneri consortili per gli anni 2023 e 2024, più interessi ex art. 1284 c.c. , li ha condannati al pagamento in favore del Consorzio delle spese di lite, quantificate in euro 11.420, oltre accessori di legge per il primo giudizio (nel quale ha condannato anche l’arch. Saturni, quale obbligato in solido) , in euro 11.420 oltre accessori di legge per il secondo giudizio e in euro 7.600 oltre accessori di legge per il terzo giudizio.
Roma, 15 ottobre 2025
Cordiali saluti
Il direttore
dott. Valerio Pagano