Richiamiamo l’attenzione sul punto V del nostro regolamento relativo ai rumori molesti e gli orari consentiti per effettuare eventuali lavori che provocano rumore:

CAPO V

Art.18 – Rumori molesti

Ciascun residente è tenuto al rispetto ed al mantenimento della quiete propria e dei propri vicini e deve quindi evitare ogni fatto od azione che arrechi disturbo alla quiete pubblica.

All’uopo è vietato:

  1. a)  per tutto l’anno prima delle ore 8 e dopo le ore 20 e fra le ore 13 e le ore 14,30 dal mesedi ottobre al mese di maggio e fra le ore 13 e le ore 16 dal mese di giugno al mese disettembre, l’uso di macchinari rumorosi quali trattori, taglia erba, compressori o motoseghe o provare veicoli a motore o l’uso indiscriminato, in qualsiasi ora, di segnaliacustici. Tali attività sono, comunque, vietate dalle ore 20 del sabato fino alle ore 8 del lunedì successivo e durante tutti i giorni festivi;
  2. b)  lasciare il sistema d’allarme inserito, senza che alcuno possa, nei casi che lo stesso frequentemente si attivi, agire per il suo disinserimento. Lo stesso servizio di sorveglianza si porrà a disposizione dei residenti per detta operazione od accerterà il verificarsi di detto fenomeno, redigendo un verbale, che potrà essere utilizzato dal danneggiato;
  3. c)  consentire, soprattutto durante le ore notturne, l’abbaiare dei propri cani.

Il detto elenco ha carattere meramente indicativo.

La Direzione potrà, previa approvazione del Consiglio, imporre ulteriore divieti eventualmente necessari, dandone comunicazione a tutti i residenti.