Gentili Consorziati,
pubblichiamo nella sezione documenti dell’area riservata del sito la Sentenza del 28 novembre 2024 con la quale il Tribunale di Roma, in pieno accoglimento delle tesi del Consorzio con riferimento a due giudizi riuniti, ha rigettato le domande della società Castello Olgiata e l’ha condannata al pagamento delle spese legali. Le domande erano volte, quanto al primo giudizio, ad evitare il pagamento degli oneri consortili del 2021 e, quanto al secondo, ad ottenere la nullità delle delibere assunte dall’assemblea del 11.09.2021.
E’ utile leggere attentamente la Sentenza, che contiene interessanti precisazioni giuridiche su argomenti spesso travisati e oggetto di fake news sui social.
In particolare:
quanto alla proprietà delle opere di urbanizzazione il Tribunale chiarisce: “né la scadenza della convenzione di lottizzazione, né le iniziative preliminari assunte dal Comune di Roma consentono di affermare che la determinante traditio/acquisizione di tali opere sia già avvenuta in favore dell’Ente territoriale”. In altri termini il Tribunale conferma che le strade e le infrastrutture sono di proprietà del Consorzio, non essendo avvenuto alcun trasferimento di proprietà in favore del Comune.
Viene di conseguenza ribadito che l’eventuale cessione delle opere di urbanizzazione da parte del Consorzio debba avvenire a richiesta del Comune e che “sinora Roma Capitale non ha affatto manifestato una inequivoca intenzione di chiedere il trasferimento e la consegna delle opere di urbanizzazione invitando al contrario il Sindaco e la Giunta alla redazione di una nuova convenzione da stipularsi evitando al Comune di accollarsi l’onere gravoso della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area corrispondente al Consorzio dell’Olgiata”
E’ ribadito l’obbligo in capo al Consorzio (e di riflesso in capo ai consorziati) di provvedere alla manutenzione delle opere fino al momento di un’ipotetica consegna al Comune, escludendo quindi il Tribunale che “alcun consorziato – e dunque, neppure la società semplice Castello Olgiata, possa anticipatamente sottrarsi all’obbligo statutario di concorrere pro-quota al pagamento delle relative spese consortili”.
La Sentenza inoltre conferma (come già avvenuto in numerose sentenze precedenti) la natura giuridica del Consorzio che è un’associazione non riconosciuta, disciplinata da statuto e codice civile, e non un condominio.
Ribadiamo l’impegno del Consorzio a difendere l’interesse di tutti i Consorziati che nell’assemblea del 16 novembre si sono espressi quasi all’unanimità dei presenti per la prosecuzione della trattativa con il Comune di Roma con l’accettazione del pagamento degli oneri concessori del 1968 (rivalutati al 2019) dovuti a fronte dell’urbanizzazione del comprensorio.
Con l’occasione si informa che la trattativa prosegue e sono in corso di preparazione le delibere da parte del Comune, propedeutiche alla sottoscrizione dell’accordo definitivo con il Consorzio. Verranno comunque fissati prossimamente incontri con i Consorziati per una più dettagliata informativa.
Roma, 3 dicembre 2024
Cordiali saluti
Il Direttore del Consorzio
dott. Valerio Pagano